Italiani all'estero

Aperte le selezioni per assistenti di lingua italiana all’estero

Sono aperte le selezioni per candidarsi come assistente di lingua italiana all’estero. C’è tempo fino alle 23.59 del 10 febbraio 2018, infatti, per partecipare al concorso indetto dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’anno scolastico 2018-2019.

Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

La loro attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, esclusivamente online, per uno soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.

I posti di assistente di lingua italiana all’estero sono attribuiti previa selezione dei candidati e riservati esclusivamente a studenti universitari o neolaureati di madrelingua e cittadinanza italiana in possesso di tutti i requisiti previsti ed indicati nel bando.

Tra i requisiti di partecipazione occorre: non aver compiuto il 30° anno di età; non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del MIUR; essere libero da impegni relativi agli obblighi militari e non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche per il periodo settembre 2018–maggio 2019 (periodo dell’incarico del presente avviso); non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; aver conseguito dal 1° marzo 2016 un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nel bando.

Per maggiori informazioni consultare il bando allegato.

Per informazioni visitare il sito http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero

 

24/01/2018 / by / in , , ,
Online il vademecum dell’Agenzia delle Entrate dedicato agli italiani all’estero per essere in regola con il fisco

È online la mini guida dell’Agenzia delle Entrate tutta dedicata ai lavoratori italiani all’estero, che fornisce importanti indicazioni su come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta.

Nel documento viene trattato il sistema di tassazione dei redditi percepiti dai nostri concittadini fuori dai confini nazionali e viene indicato dove pagare le imposte.

Gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire.

La regola generale chiarita nella pubblicazione dell’Agenzia, in base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), è che tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).

Il documento illustra, quindi, come ai fini del pagamento delle imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia; hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza; si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

Ne consegue la necessaria iscrizione all’A.I.R.E. (“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”) per tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi. Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare competente per territorio. Con l’iscrizione all’AIRE, che è gratuita, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

Per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l’applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir.

Vi starete già chiedendo, dunque, come può rimediare il cittadino che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti? È possibile presentare istanza di “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Inoltre, chi non ha indicato nella dichiarazione i redditi prodotti all’estero può presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

12/12/2017 / by / in ,
6 buoni motivi per iscriversi all’AIRE

Oggi vogliamo svelarvi 6 buoni motivi per iscriversi all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

  1. Innanzi tutto, l’Ufficio Consolare sa che ci siete e può aiutarvi. Tutti coloro iscritti all’AIRE potranno beneficiare, infatti, del supporto offerto dall’Ufficio Consolare e, qualora richiesto, vi inserirà nella mailing list, inviandovi informazioni e aggiornamenti su eventi, iniziative culturali, opportunità, etc. Inoltre, l’Ufficio consolare potrà intervenire più facilmente se doveste essere in difficoltà. Ricordatevi di informare l’Ufficio consolare se cambi indirizzo.
  2. E’ più semplice avere il passaporto, la carta di identità e altri documenti. Potete ottenerli nei loro uffici senza dover tornare in Italia. Fate attenzione alla data di scadenza del vostro documento: per i maggiorenni il passaporto ha validità di 10 anni, per i minorenni varia tra i 3 e i 5 anni. Fate la richiesta in tempo. Ricordate che nei paesi europei i loro uffici possono rilasciare anche la carta d’identità ai cittadini iscritti all’A.I.R.E. Potete rivolgervi a loro anche per richiedere il codice fiscale e, nei paesi extra-UE, per ottenere il rinnovo della patente di guida.
  3. Potete votare per posta nelle elezioni politiche e referendum. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum, gli iscritti A.I.R.E. hanno diritto a votare per corrispondenza (legge 459/2001). Riceverete il plico elettorale direttamente a casa vostra. Se invece preferite votare in Italia, inviate una comunicazione scritta entro dieci giorni dall’indizione delle elezioni all’ufficio consolare (cd. “opzione”). Ogni opzione è valida per una sola consultazione elettorale. Potete votare anche per gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero (Comites).
  4. Potete celebrare il vostro matrimonio o unione civile. Potete richiedere di celebrare il vostro matrimonio o unione civile presso un Ufficio consolare italiano. Attenzione, non è possibile se vi si oppongono le leggi locali o quando i partner non risiedono nella circoscrizione consolare (d.lgs. 71/2011, art. 12; legge 76/2016). Se invece volete sposarvi presso le Autorità straniere, richiedete prima ai loro uffici l’attestazione di assenza di impedimenti.
  5. Potete richiedere la trascrizione di atti di stato civile. Il matrimonio o l’unione civile celebrati all’estero, per avere validità in Italia, devono essere trascritti presso il Comune italiano. L’Ufficio consolare può assicurare la legalizzazione degli atti, tradotti, e trasmetterli in Italia. Lo stesso procedimento può essere eseguito per gli altri atti di stato civile. Per avere valore in Italia, devono essere trascritte tutte le variazioni di stato civile che si verificano durante la permanenza all’estero (nascita, cittadinanza, matrimonio o unione civile, divorzio, morte).
  6. Siete in regola con gli obblighi di legge ed evitate imposizioni non dovute. Evitate di pagare tasse non dovute ed usufruite del trattamento più favorevole previsto dagli accordi bilaterali per evitare le doppie imposizioni, laddove presenti.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento d’identità del richiedente.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.

Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.

L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;
26/10/2017 / by / in ,