Online il vademecum dell’Agenzia delle Entrate dedicato agli italiani all’estero per essere in regola con il fisco

Online il vademecum dell’Agenzia delle Entrate dedicato agli italiani all’estero per essere in regola con il fisco

È online la mini guida dell’Agenzia delle Entrate tutta dedicata ai lavoratori italiani all’estero, che fornisce importanti indicazioni su come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta.

Nel documento viene trattato il sistema di tassazione dei redditi percepiti dai nostri concittadini fuori dai confini nazionali e viene indicato dove pagare le imposte.

Gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire.

La regola generale chiarita nella pubblicazione dell’Agenzia, in base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), è che tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).

Il documento illustra, quindi, come ai fini del pagamento delle imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia; hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza; si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

Ne consegue la necessaria iscrizione all’A.I.R.E. (“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”) per tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi. Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare competente per territorio. Con l’iscrizione all’AIRE, che è gratuita, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

Per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l’applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir.

Vi starete già chiedendo, dunque, come può rimediare il cittadino che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti? È possibile presentare istanza di “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Inoltre, chi non ha indicato nella dichiarazione i redditi prodotti all’estero può presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

12/12/2017 / by / in ,
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