Lavoro

Ministero Affari Esteri: pubblicato avviso per reclutamento di 2 esperti per progetto PNRR su “Turismo delle Radici”

Pubblicati sul Portale inPA della Funzione Pubblica gli Avvisi Pubblici per il reclutamento di 2 esperti da impiegare con contratto di collaborazione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’attuazione del progetto PNRR dedicato al “Turismo delle Radici”.

Si ricercano in particolare le seguenti figure: un esperto nel settore del “turismo delle radici” e un esperto nel settore del marketing e della comunicazione. Agli stessi la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina conferirà un incarico di collaborazione della durata di 3 anni, da svolgere sotto la guida della DGIT.

L’esperto in turismo delle radici, che assumerà il ruolo di Coordinatore nazionale di progetto, si occuperà del monitoraggio del progetto e del coordinamento delle attività da intraprendere nel quadro dello stesso.

L’esperto in comunicazione svolgerà le attività relative alla progettazione della strategia e delle attività di marketing e di comunicazione in Italia e all’estero, inclusa la gestione e promozione dell’immagine pubblica e del brand di progetto.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata, entro il 19 aprile 2022 alle ore 23:59, collegandosi al Portale inPA ai seguenti link:

Dettaglio bando/avviso – Portale del Reclutamento (inpa.gov.it)
Dettaglio bando/avviso – Portale del Reclutamento (inpa.gov.it)

05/04/2022 / by / in , ,
Aperte le selezioni per assistenti di lingua italiana all’estero

Sono aperte le selezioni per candidarsi come assistente di lingua italiana all’estero. C’è tempo fino alle 23.59 del 10 febbraio 2018, infatti, per partecipare al concorso indetto dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’anno scolastico 2018-2019.

Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

La loro attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, esclusivamente online, per uno soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.

I posti di assistente di lingua italiana all’estero sono attribuiti previa selezione dei candidati e riservati esclusivamente a studenti universitari o neolaureati di madrelingua e cittadinanza italiana in possesso di tutti i requisiti previsti ed indicati nel bando.

Tra i requisiti di partecipazione occorre: non aver compiuto il 30° anno di età; non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del MIUR; essere libero da impegni relativi agli obblighi militari e non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche per il periodo settembre 2018–maggio 2019 (periodo dell’incarico del presente avviso); non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; aver conseguito dal 1° marzo 2016 un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nel bando.

Per maggiori informazioni consultare il bando allegato.

Per informazioni visitare il sito http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero

 

24/01/2018 / by / in , , ,
Online il vademecum dell’Agenzia delle Entrate dedicato agli italiani all’estero per essere in regola con il fisco

È online la mini guida dell’Agenzia delle Entrate tutta dedicata ai lavoratori italiani all’estero, che fornisce importanti indicazioni su come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta.

Nel documento viene trattato il sistema di tassazione dei redditi percepiti dai nostri concittadini fuori dai confini nazionali e viene indicato dove pagare le imposte.

Gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire.

La regola generale chiarita nella pubblicazione dell’Agenzia, in base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), è che tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).

Il documento illustra, quindi, come ai fini del pagamento delle imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia; hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza; si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

Ne consegue la necessaria iscrizione all’A.I.R.E. (“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”) per tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi. Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare competente per territorio. Con l’iscrizione all’AIRE, che è gratuita, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

Per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l’applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir.

Vi starete già chiedendo, dunque, come può rimediare il cittadino che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni precedenti? È possibile presentare istanza di “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Inoltre, chi non ha indicato nella dichiarazione i redditi prodotti all’estero può presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998. In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

12/12/2017 / by / in ,